Inserisci la retribuzione lorda mensile, le ore settimanali in cassa integrazione e la durata prevista per calcolare l'integrazione CIG 2025, il confronto con lo stipendio normale e il netto stimato dopo IRPEF.
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Come funziona la cassa integrazione ordinaria nel 2025
La cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) interviene nei casi di sospensione o riduzione dell'attivita lavorativa per cause temporanee non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori. L'integrazione e pari all'80% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito per le ore non lavorate, calcolata sul rapporto tra le ore di CIG e le ore totali mensili (40 ore settimanali per 4,33 settimane). Il calcolo si effettua moltiplicando la retribuzione lorda mensile per la quota di ore in CIG e per il coefficiente 0,80.
Massimali INPS 2025 e limiti di integrazione
Per il 2025 l'INPS ha fissato due fasce di massimale mensile: 1.321,53 euro per i lavoratori con retribuzione lorda fino a 2.394,57 euro mensili e 1.587,39 euro per chi supera tale soglia. Il massimale limita l'integrazione effettivamente erogata anche quando il calcolo teorico risulterebbe superiore. In questo calcolatore si applica il massimale basso (1.321,53 euro) come valore predefinito; per retribuzioni elevate si puo verificare se si supera la soglia di 2.394,57 euro e applicare il massimale alto.
Trattamento fiscale e netto stimato
L'integrazione CIG e soggetta a tassazione IRPEF come reddito da lavoro dipendente. L'INPS applica le ritenute fiscali in sede di erogazione sulla base della situazione fiscale del lavoratore. Questo calcolatore stima il netto applicando un'aliquota effettiva indicativa del 14%, che riflette una situazione fiscale media. Il netto reale dipende dal reddito complessivo annuo, dalle detrazioni spettanti e dall'addizionale regionale e comunale applicabile.
Differenze tra CIG ordinaria e straordinaria
La CIG ordinaria (CIGO) copre eventi temporanei e transitori, con una durata massima di 13 settimane continuative prorogabili fino a 52 settimane nel biennio mobile. La CIG straordinaria (CIGS) riguarda invece crisi aziendali, riorganizzazioni o contratti di solidarieta, con durate fino a 24 mesi. Entrambe le tipologie applicano lo stesso meccanismo di calcolo dell'integrazione (80% della retribuzione persa nel limite del massimale), ma differiscono nei presupposti, nelle procedure autorizzative e nelle durate massime previste dalla normativa vigente.